I soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare pagamenti effettuati attraverso carte di debito o di credito, tramite POS; tale obbligo non trova applicazione nei casi di oggettiva impossibilità tecnica.
L’art. 23 del DL 26.10.2019 n. 124 (c.d. “collegato alla legge di bilancio 2020”) prevedeva che, a decorrere dall’1.7.2020, la “mancata accettazione” di pagamenti tramite carte di pagamento, di qualsiasi importo, da parte di soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sarebbe stata punita con la sanzione amministrativa di 30,00 euro, aumentati del 4% del valore della transazione per la quale fosse stata rifiutata l’accettazione del pagamento.
Tale ipotesi è stata soppressa in sede di conversione in legge.