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Nuovo trattamento integrativo (bonus lavoro) 2020

Dall’1.7.2020, è stato introdotto un nuovo trattamento integrativo, che amplia l’ambito di applicazione e l’importo del “bonus Renzi”.

A decorrere dall’1.7.2020, è stato introdotto un nuovo “trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati”, che sostituisce il c.d. “bonus Renzi in busta paga”, ampliandone l’ambito di applicazione e l’importo. Entrambe le detrazioni sono state introdotte con gli artt. 1 e 3 del DL 5.2.2020 n. 3, convertito in L. 2.4.2020 n. 21.

Soggetti beneficiari

Analogamente al “bonus Renzi”, oltre ai contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 49 del TUIR, con esclusione però dei pensionati, possono beneficiare del nuovo trattamento integrativo anche i soggetti titolari dei seguenti redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, ai sensi dell’art. 50 co. 1 del TUIR:

compensi dei soci lavoratori delle cooperative (lett. a);

indennità e compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità (lett. b);

borse di studio e assegni di formazione professionale (lett. c);

compensi per rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (lett. c-bis);

remunerazioni dei sacerdoti (lett. d);

prestazioni pensionistiche erogate da forme di previdenza complementare (lett. h-bis);

compensi per lavori socialmente utili (lett. l).

Ammontare del nuovo trattamento integrativo

Il nuovo trattamento integrativo, che deve comunque essere rapportato al periodo di lavoro, spetta a condizione che il lavoratore abbia un reddito complessivo non superiore a 28.000,00 euro ed è di importo pari a 100 euro mensili.

Il nuovo trattamento integrativo, così come il precedente “bonus Renzi”, non concorre alla formazione del reddito e, quindi, non è imponibile ai fini fiscali e contributivi.

Ulteriore detrazione fiscale

Solo per il secondo semestre 2020 per i redditi che superano i 28.000 euro e fino ai 40.000 è riconosciuta una ulteriore detrazione di lavoro dipendente ed assimilato pari a 100 euro nella misura massima (redditi fino a 28.000 euro) e decrescente fino a 40 euro (redditi pari a 40.000 euro) e fino ad azzerarsi oltre i 40.000 euro.

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